04/06/2018, ore 18:10
Dal prossimo 1 Luglio 2018 decorrera' l’obbligo che imporrà ai datori di lavoro ed ai committenti di corrispondere quanto dovuto al proprio personale o ai prestatori in presenza di un contratto di collaborazione esclusivamente attraverso uno dei seguenti mezzi:
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bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN dal lavoratore;
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strumenti di pagamento elettronico;
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pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
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emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato allorquando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore purchè di età non inferiore ai 16 anni. Appare chiaro come, al di fuori di tale casistica, l’impossibilità a ricevere l’assegno debba essere provato, in caso di contenzioso anche con gli organi di vigilanza. Per quel che concerne la delega è ipotizzabile una forma semplice con delega sottoscritta dal lavoratore interessato e con copia del documento contenente gli estremi dello stesso.
Il comma 912 afferma che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce, in alcun modo, prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Stipendi in contanti vietati quindi chi paghera' gli stipendi in contanti rischia una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Sanzione che viene irrogata dagli ispettori del lavoro e che può essere ridotta a 1.667 euro.
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