22/03/2017, ore 19:07
L'improvvisa abrogazione dei voucher, ha determinato un vuoto normativo per le possibilita' a imprese, professionisti di poter gestire esigenze di prestazioni di lavoro saltuarie.
In attesa di nuove possibilita', riassumo sinteticamente gli strumenti ad oggi vigenti, per poter gestire le esigenze delle aziende.
Contratto di lavoro a chiamata- intermittente:
1-con garanzia di disponibilita': il lavoratore si obbliga a rimanere a disposizione del proprio datore di lavoro quando viene richiesto . Per questo vincolo di disponibilita' al lavoratore viene riconosciuta un'indennita' di disponibilita'
2- senza garanzia di disponibilita'.: il lavoratore non si impegna ad accettare la chiamata dal datore di lavoro, e ha diritto alla sola retribuzione inerente al lavoro eventualmente prestato.
Per queste prestazioni a carattere discontinuo occorre controllare cosa prevedono i CCNL di categoria, e se e' prevista la possibilita' di effettuarle.
Per i lavoratori con piu' di 55 anni di eta' e i soggetti con meno di 24 anni il lavoro intermittente e' sempre ammesso, ma per un periodo non superiore a 400 giornate lavorative in tre anni solari.
Per poter procedere a questa soluzione, occorre seguire le seguenti regole:
-comunicazione preventiva alla sede dell'Ispettorato del lavoro territoriale inviando il modello UNI Intermittente, nelle seguenti modalita':
*tramite PEC
*attraverso il servizio informatico disponibile sulla piattaforma Cliclavoro
*tramite invio SMS
La violazione di tale obbligo, genera una sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro per ciascun lavoratore.
Altre soluzioni possono essere:
- Il part-time flessibile
- Collaborazione a partita iva rispettando gli indicatori di genuinita' di contratto di lavoro autonomo
- collaborazione occasionale senza obbligo di partita iva e senza tenuta di libri contabili, ma con il limite dei 30 giorni l'anno di prestazione e € 5000 di compenso annuo con relativo assoggettamento della ritenuta di acconto del 20%.
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